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STATUTO ASSOCIAZIONE CAMBIA-ROTTA
Art. 1 - Denominazione dell'organismo associativo
Ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile è costituito il Comitato per
la tutela della salute e dell'ambiente, in seguito denominato Comitato
CAMBIA-ROTTA; Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale con sede legale a
Carpenedolo via S. Francesco c/o ritrovo giovanile.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli Art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4.12.1997
n.460 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare
segno distintivo.
Art. 2 - Scopi Istituzionali
L'Associazione opera nel settore della tutela dei diritti civili per il
perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha per
scopo la tutela della salute, della natura e dell'ambiente, con particolare
riferimento agli effetti negativi derivanti dalla presenza dell'Aeroporto di
Montichiari, di impedirne nell'ambito della legalità uno sviluppo che possa
pregiudicare la salute e la tranquillità degli abitanti, vigilando per
assicurare il concreto rispetto delle norme di legge, regolamenti, norme
amministrative ect.-.
Più specificatamente:
- promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa e alla definizione della
propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale;
- persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali
dell'ambiente;
- è un'associazione pacifista e non violenta;
- per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che
ritiene di volta in volta più idonei, quali esemplificativamente, la
presentazione di ricorsi, denunce, la costituzione di parte civile nei processi
penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.
Art. 3 Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili
acquisiti, lasciti e donazioni pervenuti all'Associazione a titolo di incremento
del patrimonio.
Art. 4 Mezzi finanziari
L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
a) quote associative
b) rendite patrimoniali
c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che
private,
d) proventi, lasciti e donazioni.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.
E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed
avanzi di gestione nonché di fondi , riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e
comunque nel rispetto dell'art.10 - 6° comma - del D.Lgs. 4.12.1997 n.460.
Art. 5 Assetto dell'Associazione
Nel rispetto delle indicazioni dello statuto, l'Associazione si dota di tutti
gli strumenti tecnici, politici e amministrativi, ritenuti utili per raggiungere
i propri fini. Può inoltre, con Delibera del Consiglio Direttivo, aderire,
stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre
organizzazioni italiane ed estere, che perseguano finalità analoghe in tutto o
in parte.
Art. 6 Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione
a) il Presidente
b) il Vice Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) l'Assemblea dei soci;
e) il Segretario - tesoriere.
Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti ( salvo rimborso spese
su delibera del direttivo).
Art. 7 Presidente e Vice Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento con
voto palese a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio
Direttivo.
Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità è eletto il Vice
Presidente dell'Associazione.
La seduta d'insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente può essere revocato su decisione dell'Organo che lo ha eletto con
le stesse modalità d'elezione.
Art. 8 Compiti del Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale
dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Spetta al Presidente:
a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo,
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo,
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi
istituzionali dell'Associazione,
e) assumere nei casi d'urgenza, ove non sia possibile una tempestiva
convocazione del Consiglio Direttivo,i provvedimenti indifferibili ed
indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli
stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine
improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il
Vice Presidente.
Art. 9 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 12 membri,
compreso il Presidente ed è nominato dall'Assemblea dei Soci.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 1 anno a decorrere dalla
data di insediamento dell'organo.
Art. 10 Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di
naturale scadenza dell'organo di amministrazione, secondo quanto previsto
dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata
la ricostituzione del Consiglio Direttivo.
Art. 11 Decadenza e cessazione dei Consiglieri
In caso di dimissioni, decadenza o cessazione di uno o più componenti, il
Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla scadenza del mandato purchè esso
continui ad essere composto da almeno la metà degli eletti.
Art. 12 - Adunanze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce con periodicità mensile ed è il massimo
organo di direzione. Si raduna inoltre per l'approvazione del bilancio nei
termini di legge e ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per
iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei
consiglieri.
Le riunioni sono indette dal Presidente che fissa l'ordine del giorno con gli
argomenti da trattare.
Art. 13 Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno
dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese.
In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del
Presidente.
Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura ed alla registrazione
delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal segretario.
Art. 14 Compiti del Consiglio direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) applicare le decisioni dell'assemblea dei soci,
b) convocare l'assemblea stessa,
c) eleggere tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente ed il
Segretario-Tesoriere,
d) redigere il bilancio e il rendiconto annuale secondo quanto previsto dal
D.Lgs. n.4650 del 4.12.1997,
e) approvare il bilancio di previsione,
f) determinare la quota associativa annuale,
g) compiere tutti gli atti di gestione ordinaria non demandati alla competenza
dell'Assemblea, compresa la decisione di costituzione in giudizio e/o di tutte
le necessarie azioni giudiziarie o amministrative.
h) approvare nuove adesioni .
Art. 15 Soci
Sono soci coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, chiedono di
farne parte.
I soci possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti pubblici e privati,
associazioni, comitati anche senza personalità giuridica; dovranno comunque
essere organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L'iscrizione comporta
l'accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota
associativa annuale.
Tutti i soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, le deliberazioni
assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci hanno diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che
straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 16 Assemblea dei soci
L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote
sociali come determinate dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio
consuntivo ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo
degli associati.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante esposizione all'albo
dell'associazione e comunicazione fatta pervenire in tempo utile al domicilio
degli interessati.
L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è
convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è convocata dal
Presidente.
L'Assemblea può inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità, su
decisione del Consiglio direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da
almeno un decimo degli associati
L'assemblea delibera con le presenze e le maggioranze previste dall'art.21 del
Codice civile.
Più precisamente le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di
voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda
convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima
convocazione, decorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione,
la seduta e la deliberazione sono valide qualunque sia il numero degli
intervenuti.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno ¾
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 17 - Compiti dell'Assemblea
Spetta all'Assemblea:
a) provvedere alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo
dell'Associazione
b) approvare il bilancio consuntivo annuale
c) assumere decisioni inerenti lo scopo sociale.
Art. 18 - Incarichi.
Per le cariche sociali, e l'impegno dei soci è escluso qualsiasi riconoscimento
economico. Ciascuno, per le proprie competenze, dovrà prestare gratuitamente il
proprio lavoro per il conseguimento degli scopi sociali.
Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento, il patrimonio e le eventuali eccedenze attive
risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività,
andranno devolute a enti con qualifica ONLUS o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 - comma 190- della legge
23.12.1996, n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20 - Norme finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile
ed alle disposizioni di legge relative alle ONLUS.
Carpenedolo, 19 Dicembre 2001
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